Documento 18
Approvazione, da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, della perizia del danno subìto dal Santuario esistente in Piazza Cittadella, a causa della guerra. Concessione di un primo lotto di lavori di ricostruzione, per l’importo di £. 8.000.000.
Il Presidente del Magistrato alle Acque – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
Vista la legge 26 ottobre 1940 n. 1543:
Visto il D.P.P. 27 giugno 1946 n. 25 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 30 giugno 1955 n. 1634;
Vista la perizia di stima del danno bellico subìto dal Santuario di N. S. di Lourdes di Verona redatta in data febbraio 1952 dall’Ingegnere I. Loredan e fatta propria dall’Ufficio del Genio Civile di Verona, dell’importo di £. 34.070.000, rettificato in £. 34.151.000, per il conteggio d’ufficio della percentuale dello 0,25 % a favore della Pontificia Commissione per l’Arte Sacra.
Considerato che trattasi di edificio ammesso a godere il beneficio del D.L. 27 giugno 1946 n. 35.
Considerato che l’Ente ecclesiastico interessato ha espresso il desiderio di ricostruire lo stabile in altro sito.
Vista la perizia generale esecutiva allo scopo redatta dall’arch. Rossi De’ Paoli in data 30 giugno 1952 e fatta propria dall’Ufficio del Genio Civile di Verona dell’importo rettificato di lire 34.151.000, ivi comprese £. 32.447.824 per lavori, £. 81.000 a favore della Pontificia Commissione Arte Sacra e £. 1.622.176 per spese tecniche.
Considerato che l’Ente interessato ha chiesto l’esecuzione dei lavori in concessione ai sensi dell’art. 6 del D.L. 27 giugno 1946 n. 35.
Considerato che per l’impossibilità di provvedere al finanziamento dell’intera opera, si è giunti alla determinazione di finanziarla per stralci.
Considerato che
l’importo minimo per ottenere uno stralcio funzionale dell’opera assomma a £.
11.250.000 e che essendo previsto nel programma per l’esercizio in corso
solamente £. 8.000.000, l’Ente ecclesiastico interessato, per indefferibilità e
l’urgenza dell’opera, si è dichiarato disposto a rinunciare al proprio diritto
di veder costruito interamente a carico dello Stato l’edificio, e, con lettera
in data 11 febbraio 1958 ha formalmente dichiarato di rinunciare alla
ripetizione della somma di
£. 3.250.000, da esso Ente messa a disposizione dell’Amministrazione.
Vista la perizia di I° stralcio all’uopo redatta in data 17 dicembre 1957 dall’arch. Rossi De’ Paoli e fatta propria dell’Ufficio del Genio di Verona, dell’importo di £. 11.250.000, tutte per lavori.
Visto il voto del C.T.A di questo Istituto n. 67 del 29 gennaio 1958 che ritiene meritevole di approvazione l’elaborato di cui sopra esprimendo altresì parere favorevole alla concessione forfetaria dei lavori all’Ente proprietario.
Considerato che alla detta spesa di £. 11.250.000 si farà fronte per £. 3.250.000 con i fondi messi a disposizione dall’Ente ecclesiastico interessato e per £. 8.000.000 con i fondi di bilancio del Ministero dei LL.PP. per l’esercizio in corso.
Considerato che può assentirsi la concessione del I° lotto dei lavori di cui sopra al Rappresentante legale della Scuola Apostolica Bertoni nella persona di don Giuseppe Cappellina.
A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato
DECRETA
Art. 1) - È approvata in linea tecnica la perizia di stima del danno bellico subito dall’edificio in proemio citato redatta in data febbraio 1952 dell’importo di £. 34.151.000, di cui £. 30.901.000 a carico dello Stato e £. 3.250.000 a carico dell’Ente interessato, ed è approvata altresì, sempre in linea tecnica, la perizia generale esecutiva per la ricostruzione in altro sito dell’Edificio stesso, redatta in data 30.6.1952 dell’importo di £. 34.151.000.
Art. 2) - È approvata a tutti gli effetti la perizia di stralcio dei lavori di cui sopra, redatta in data 17 dicembre 1957, dell’importo di £. 11.250.000, di cui £. 8.000.000 a carico dello Stato e £. 3.250.000 a carico dell’Ente interessato.
Art. 3) - È concessa al rappresentante legale della Scuola Apostolica Bertoni di Verona don Giuseppe Cappellina l’esecuzione del 1° lotto di lavori per il suddetto importo di £. 11.250.000, tutto per lavori. La concessione è assentita con il sistema di liquidazione a forfait.
Art. 4) - Alla liquidazione e al pagamento della spesa anzidetta sarà provvisto in unica soluzione in base al collaudo delle opere.
Art. 5) - Sotto la comminatoria di decadenza il concessionario è tenuto:
a) - all’osservanza delle norme tecniche contenute nel progetto alle quali non potrà essere apportata alcuna variazione o aggiunta senza la preventiva approvazione di questo Istituto;
b) - ad ottemperare in genere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamento;
c) - ad ultimare i lavori entro il termine di mesi dodici consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione al concessionario dell’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del presente decreto, salvo eventuali proroghe da parte dell’Amministrazione per giustificati motivi.
Art. 6) - il concessionario è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.
Art. 7) - Tutte le controversie tra l’Amministrazione e il concessionario, così durante l’esecuzione dei lavori, che dopo il compimento, quale che sia la loro natura tecnico-amministrativa o giudiziaria, niuna esclusa, saranno deferite al giudizio arbitrale nei modi e termini previsti dal capo IV del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. 28 maggio 1895 e successive modificazioni.
Art. 8) - Alla spesa di £. 11.250.000 si farà fronte per £. 8.000.000 con impegno a carico del cap. 149/2 del bilancio del Ministero dei LL.PP. per l’esercizio finanziario in corso in conto competenza e per £. 3.250.000 con i fondi all’uopo accantonati dall’Ente ecclesiastico interessato che alla ripetizione in prosieguo di tempo di tale somma ha formalmente rinunciato con nota del 11 febbraio 1958.
Venezia, li 26.2.58
Il Presidente Provveditore
Rossi